Con la sentenza resa nella causa744/23 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso la rappresentanza in giudizio di una parte ad opera di un avvocato, in circostanze in cui tale prestazione è fornita gratuitamente, ma la normativa dello Stato membro interessato prevede che la controparte, nel caso di sua condanna alle spese, sia altresì condannata a versare a tale avvocato onorari di cui tale normativa disciplina l’importo.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


