Con la risposta a interpello n. 270 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il rimborso spese chilometriche, commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenta un rimborso di spese ”addebitate analiticamente” e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico. Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


