Con la risposta a interpello n. 270 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il rimborso spese chilometriche, commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenta un rimborso di spese ”addebitate analiticamente” e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico. Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef.
Contributo sugli oli lubrificanti: nuovo importo dal 1° ottobre 2026
Con un’informativa del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell’art. 236, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, nella misura di 0,120 € per chilogrammo con decorrenza dal 1°...


