Con la risposta a interpello n. 270 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il rimborso spese chilometriche, commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenta un rimborso di spese ”addebitate analiticamente” e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico. Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef.
Analisi dei laboratori ufficiali senza IVA
Con la risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si ravvisa in capo ai laboratori ufficiali il presupposto soggettivo IVA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 13 della direttiva...


