Con le conclusioni del 23 ottobre 2025 rese nella causa C-515/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che la direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che vieta a tutti gli Stati membri di prevedere, dopo la scadenza del termine di recepimento, nuove o più rigorose esclusioni della detrazione dell’IVA fintantoché il Consiglio e la Commissione non abbiano ancora adempiuto congiuntamente al compito a loro incombente in forza dell’art. 176, comma 1, della direttiva IVA. Di conseguenza, l’art. 176, comma 2, non osta a una normativa nazionale che ha previsto per la prima volta un’esclusione della detrazione dell’IVA per spese di divertimento e di rappresentanza che sia entrata in vigore alla data di adesione e di recepimento della direttiva IVA.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


