L’intervenuta decadenza dalla rottamazione quater, laddove comporti il riemergere di debiti di ammontare superiore a 5.000 euro, determina inevitabilmente l’immediata decadenza del contribuente dal concordato preventivo biennale, senza che la successiva riammissione alla rottamazione prevista dall’art. 3-bis, D.L. n. 202/2024 possa farne salvi gli effetti. Tuttavia, sul punto è importante evidenziare che, se la riammissione alla rottamazione quater non consente di “salvare” il concordato 2024/2025, di contro la stessa, per i soggetti che lo scorso anno non hanno aderito, può rendere possibile l’adesione al CPB 2025/2026.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


