Con la sentenza del 1° agosto 2025, C-602/24, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’esenzione IVA si applica anche quando un bene, inizialmente venduto come cessione intracomunitaria, viene esportato dall’acquirente fuori dall’UE, in assenza di accordo con il fornitore e senza informarlo. Se le autorità fiscali confermano l’uscita fisica del bene tramite documenti doganali, l’operazione resta esente da IVA. Il principio di neutralità fiscale tutela il fornitore, anche in assenza di accordi formali, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


