Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’IVA all’importazione, nonostante sia ora esplicitamente qualificata come diritto di confine, ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa da tale qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi.
Regime opzionale IVA nella logistica: tra criticità applicative e dubbi di compatibilità con il diritto UE
Il settore della logistica è interessato da un significativo intervento normativo volto a rafforzare la compliance IVA e contrastare fenomeni evasivi. In attesa dell’autorizzazione unionale per il nuovo reverse charge, il legislatore ha introdotto un regime opzionale...


