Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’IVA all’importazione, nonostante sia ora esplicitamente qualificata come diritto di confine, ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa da tale qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi.
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...


