Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’IVA all’importazione, nonostante sia ora esplicitamente qualificata come diritto di confine, ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa da tale qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


