L’Avvocato della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-567/24 consiglia di dichiarare che il prezzo offerto agli azionisti di minoranza in una vendita forzata non si presume equo in modo assoluto, ma solo se rispetta le stesse condizioni di equità previste per l’offerta pubblica iniziale (OPA). Se quel prezzo era potenzialmente iniquo all’origine e non è stato adeguato in seguito, allora gli azionisti possono contestarlo anche nella fase della vendita obbligatoria. Una tutela rilevante per i piccoli investitori, che rafforza l’equilibrio tra interesse del mercato e diritti individuali.
Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di...