Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑509/23, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che una persona fisica non può essere considerata un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo motivo che queste due persone sono membri dell’organo esecutivo di una stessa associazione, ma tale situazione costituisce nondimeno una circostanza pertinente da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione.
Regime del realizzo controllato: applicazione alle holding in chiaro
Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter, del TUIR, il decreto correttivo IRPEF-IRES (art. 5, D.Lgs. n. 192/2025) ha chiarito alcune controversie valutative in ordine all’applicazione alle holding del regime fiscale del realizzo...


