Nell’ambito dei rapporti tra Italia e Germania, con la risposta a interpello n. 32 del 13 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, Land o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tali disposizione si applicano anche alle remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalità tedesca e che svolgono la propria attività, presso istituzioni culturali tedesche o istituti scolastici, nella misura in cui le remunerazioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta in Germania.