Trattamento dei dati sensibili: la valutazione del carattere “strettamente necessario”

da | 29 Nov 2024 | Ipsoa - Impresa

Qualora una normativa nazionale preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio ai fini della loro registrazione, senza prevedere l’obbligo, per l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva 2016/680, di verificare e dimostrare il carattere strettamente necessario di tale raccolta, il rispetto di un tale obbligo non può essere assicurato dall’organo giurisdizionale adito da detta autorità competente ai fini dell’esecuzione coattiva di tale raccolta, in quanto è a detta autorità competente che spetta effettuare la valutazione richiesta in forza di tale articolo 10. E’ quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 28 novembre 2024 alla causa C-80/23.

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