Recupero dei crediti non spettanti o inesistenti: qual è l’ufficio competente

da | 7 Giu 2024 | Ipsoa - Fisco

Con provvedimento del 5 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle ipotesi di cessione di crediti d’imposta, il luogo della commissione della violazione utile a individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario, al momento di utilizzo del credito. Per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

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