Con la circolare n. 16/D del 2024, l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione di transito e sulla corretta gestione della procedura doganale. Con riferimento alla presentazione delle merci, l’Agenzia delle Dogane ha sottolineato che, considerata la numerosità delle variabili che influenzano la durata di un trasporto, appare inopportuna la determinazione a priori di tempi limite, anche solo indicativi, cui attenersi a livello nazionale o anche territoriale. Quindi, il termine indicato dal dichiarante deve intendersi accettato, salvo motivato intervento di modifica, in fase di controllo, della dogana.
Pensione tedesca: imponibile solo sulla quota tassabile in Germania
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 164/2026, conferma che le pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per la quota che risulterebbe tassabile in Germania. Tale...


