Entro il 31 marzo (o, meglio, il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i contribuenti che hanno scelto di fruire della definizione agevolata delle irregolarità formali – quelle cioè che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi – commesse fino al 31 ottobre 2023, sono chiamati a versare la seconda e ultima rata. Il pagamento non è però sufficiente affinché la definizione produca i suoi effetti: entro lo stesso termine, infatti, devono essere rimosse tutte le irregolarità.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

