Il decreto Bollette introduce un’interpretazione autentica delle norme sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Confermando l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/2023, il decreto conferma l’esclusione dal ravvedimento speciale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, anche se relative ad anni diversi dal 2019, 2020 e 2021. Fuori dalla regolarizzazione anche le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. Sono, invece, ricomprese nel perimetro del ravvedimento speciale le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia compilato o meno il quadro RW.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

