In tema di iperammortamento, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 rientrano nella normativa precedente, oggetto di proroga nella legge di bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150 per cento, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 21 del 13 gennaio 2023..
Personale posto in comando: il trattamento IVA
Con la risposta a interpello n. 142 del 13 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si ravvisa la sussistenza dei presupposti impositivi soggettivo e oggettivo IVA, nella misura in cui il personale posto in comando risulta essere alle dipendenze della...


