Nell’edizione del Quotidiano del 13 novembre 2017 avevo rilevato, che, con lettera circolare n. 3 del 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era incorso in uno “sconfortante malinteso”. Ora la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 2 del 2022, mi dà ragione, prevedendo precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, è necessario sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria, sorveglianza che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Lavoro in somministrazione: il principio di parità di trattamento non si estende al licenziamento
Con le Conclusioni dell'Avvocato Generale Jean Richard de la Tour, presentate il 25 giugno 2026 nella causa C-172/25, viene affrontato un tema di particolare rilievo per il lavoro in somministrazione: l'estensione del principio di parità di trattamento alle condizioni...

