Nell’edizione del Quotidiano del 13 novembre 2017 avevo rilevato, che, con lettera circolare n. 3 del 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era incorso in uno “sconfortante malinteso”. Ora la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 2 del 2022, mi dà ragione, prevedendo precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, è necessario sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria, sorveglianza che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Contratti collettivi: CNEL introduce criteri di rappresentatività effettiva
Il CNEL ha approvato la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, introducendo criteri selettivi fondati sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, misurato attraverso i dati INPS. La riforma supera la logica meramente formale...


