Nell’edizione del Quotidiano del 13 novembre 2017 avevo rilevato, che, con lettera circolare n. 3 del 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era incorso in uno “sconfortante malinteso”. Ora la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 2 del 2022, mi dà ragione, prevedendo precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, è necessario sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria, sorveglianza che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Pensioni pubbliche: verifica reddituale e recupero su quattordicesima superstiti
Con il messaggio n. 2608 del 10 agosto 2026, l’INPS rende noti gli esiti e le modalità operative della verifica reddituale sulle prestazioni collegate al reddito erogate in via provvisoria nel 2024 ai pensionati della Gestione pubblica, con particolare riferimento...


