La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 24 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 586 c.p.c., sollevate in relazione alla mancata previsione dell’annotazione o cancellazione, nel decreto di trasferimento, del diritto d’uso gravante sull’immobile venduto forzatamente. La Corte ha ritenuto non irragionevole che l’ordine di cancellazione riguardi solo pignoramenti e ipoteche successive, escludendo altre formalità inefficaci o inopponibili all’aggiudicatario, già tutelato dal sistema pubblicitario della procedura esecutiva. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 24 e 42 Cost., osservando che eventuali incertezze degli operatori derivano da errate letture della pubblicità immobiliare, non dalla norma censurata. Pur non ravvisando un vulnus costituzionale, la Corte auspica un intervento legislativo volto a semplificare il meccanismo, prevenire incertezze applicative e agevolare la circolazione dei beni.
Riforma dello sport: CNDCEC e CONI presentano le proposte operative per semplificazione e sostenibilità organizzativa
Il CNDCEC informa che il 14 luglio 2026 è stata presentata la relazione conclusiva della Commissione Paritetica istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport, con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di...