Nelle conclusioni relative alla causa C-472/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato estensivamente sotto il profilo teleologico nel senso che vengono comprese anche cose trasferibili non materiali, sempreché esse vengano commercializzate nell’ambito dei rapporti giuridici come cose materiali. È determinante che tali servizi vengano commercializzati su un mercato secondario in maniera equiparabile ai beni d’occasione normali e incorporino tipicamente l’IVA residua.
Contributo doganale sulle spedizioni di modico valore: aggiornati sistemi IMPORT
Con un avviso del 2 marzo 2026 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che a partire dal 1° marzo 2026 i sistemi IMPORT sono stati aggiornati per consentire gli adempimenti relativi alle spedizioni di modico valore, provenienti da Paesi terzi. Per tali dichiarazioni di...


