Nelle conclusioni relative alla causa C-472/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato l’articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva IVA, deve essere interpretato estensivamente sotto il profilo teleologico nel senso che vengono comprese anche cose trasferibili non materiali, sempreché esse vengano commercializzate nell’ambito dei rapporti giuridici come cose materiali. È determinante che tali servizi vengano commercializzati su un mercato secondario in maniera equiparabile ai beni d’occasione normali e incorporino tipicamente l’IVA residua.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


