Entro il 31 marzo 2026, gli enti non commerciali interessati devono dichiarare per via telematica i dati finalizzati al recupero dei benefici ICI indebitamente fruiti negli anni 2006-2011 in virtù dell’esenzione accordata dalla legge ai fabbricati utilizzati in tale periodo per svolgere le loro attività istituzionali con modalità “non esclusivamente commerciali”, anziché totalmente “non commerciali”. In vista della scadenza, ripercorriamo le ragioni che hanno portato a questo nuovo adempimento, con un focus sui soggetti tenuti all’adempimento e sui casi di esonero.
Doppia imposizione sui dividendi esteri: 4 mosse per provare il diritto al rimborso
Le persone fisiche residenti che percepiscono dividendi esteri possono subire una doppia imposizione economica. Quando la Convenzione contro le doppie imposizioni con il paese emittente del dividendo lo consente, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di...

