Il Regolamento (UE) 2026/687, pubblicato nella GUUE del 19 marzo 2026, disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali previste dagli accordi UE‑Mercosur per i prodotti agricoli. La misura di salvaguardia può essere adottata quando le importazioni da paesi interessati aumentano in modo significativo, arrecando o minacciando di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, e tale incremento sia riconducibile agli impegni tariffari assunti nell’accordo. Le misure possono consistere nella sospensione delle riduzioni daziarie o nell’aumento dei dazi entro limiti prestabiliti. La Commissione è tenuta a monitorare costantemente i prodotti sensibili, valutando l’impatto delle importazioni e cooperando con Stati membri e industria. Deve inoltre avviare un’inchiesta quando emergono prove prima facie di pregiudizio e può introdurre misure di vigilanza preventive di durata limitata.
Riforma dell’artigianato: cosa cambia per imprese, responsabili tecnici e unità locali
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di riforma della legge quadro sull'artigianato. Il provvedimento interviene sui requisiti delle società artigiane, sulla sostituzione temporanea del...

