Con la risposta ad interpello n. 125 del 18 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che IVA e IVAFE si applicano anche nel caso in cui gli immobili e le attività finanziarie siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità dei beni è da attribuire a persone fisiche residenti e che, per quanto concerne gli immobili e le attività finanziarie detenute tramite un trust (sia esso residente o non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

