Con la risposta ad interpello n. 125 del 18 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che IVA e IVAFE si applicano anche nel caso in cui gli immobili e le attività finanziarie siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità dei beni è da attribuire a persone fisiche residenti e che, per quanto concerne gli immobili e le attività finanziarie detenute tramite un trust (sia esso residente o non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust.
Superbonus: la plusvalenza imponibile in caso di cessione di immobile
In tema di determinazione dell'eventuale plusvalenza imponibile in caso di cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati, con la risposta ad interpello n. 124 del 18 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea generale, assume rilievo...


