La peculiarità del regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica comporta la necessità di individuare puntualmente le imprese committenti. A tal fine si può fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 (sezione H – Trasporto e magazzinaggio). Ciò anche in presenza di una catena di subfornitura: per poter aderire al regime opzionale, i soggetti subappaltanti devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di attività interessati.
Cambio di regime fiscale o d’attività senza più rettifica della detrazione IVA
Il D.Lgs. n. 186/2025, che detta disposizioni in materia di Terzo settore, IVA e crisi d’impresa, in attuazione della delega fiscale, ha di fatto abrogato il comma 3 dell’art. 19.bis.2 del decreto IVA, che si occupa della rettifica della detrazione. Si è voluto in tal...


