Per la prima volta l’Amministrazione finanziaria – sebbene non attraverso la Direzione centrale – si è espressa sulla sorte dell’utile ascrivibile ai beni costituenti l’attivo della società trasformata in società semplice. Sul punto la DRE Toscana ha concluso che la plusvalenza contabile, ottenuta come differenza fra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, concorrendo a determinare l’utile di esercizio e a costituire una riserva di utili, nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, dovrà essere assoggettata a tassazione come dividendo in capo al socio. Tale interpretazione, tuttavia, pare fondata su un presupposto non condivisibile.
Export verso gli USA: economic nexus e obblighi fiscali per le imprese
L’adozione diffusa dell’economic nexus negli Stati Uniti ha rivoluzionato la fiscalità applicata alle imprese nazionali ed estere, imponendo obblighi dichiarativi e di versamento di imposte locali e statali anche in assenza di una presenza fisica sul territorio. Le...


