Con la risposta a consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che Sia con riferimento ai crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA maturati ai sensi dell’articolo 44bis del d.l. n. 34 del 2019, sia per quelli soggetti alle previsioni di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del d.l. n. 225 del 2010, non è possibile invocare la cessione ex articolo 1260 c.c., secondo cui «Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Doppia imposizione sui dividendi esteri: 4 mosse per provare il diritto al rimborso
Le persone fisiche residenti che percepiscono dividendi esteri possono subire una doppia imposizione economica. Quando la Convenzione contro le doppie imposizioni con il paese emittente del dividendo lo consente, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di...

