La Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 2026, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2024, nella parte in cui subordinava l’iscrizione agli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, alla sussistenza della condizione di reciprocità. La Consulta ritiene che tale requisito, pur astrattamente ammissibile quale strumento di tutela dell’interesse nazionale nei rapporti con gli Stati esteri, si traduca, nella specifica disciplina introdotta dal legislatore, in una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto al lavoro, comprimendo l’accesso alla professione di soggetti già legittimati allo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale.
Agenti cancerogeni e tossici: da UE nuovi limiti di esposizione
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2026 la direttiva (UE) 2026/2450, che modifica la disciplina sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Introdotti...

