Con la sentenza del 22 ottobre 2026, nella causa C-420/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere, su disposizione del datore di lavoro, un luogo di svolgimento della prestazione diverso dalla sede fissa o abituale deve essere qualificato come orario di lavoro ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE. Tale qualificazione opera anche quando gli spostamenti avvengono al di fuori del normale orario lavorativo. Assume rilievo determinante la circostanza che il dipendente sia tenuto a rispettare le istruzioni datoriali, senza poter disporre liberamente del proprio tempo. La Corte precisa così che la presenza di una sede contrattuale fissa non esclude la natura lavorativa dei trasferimenti professionali, ferma restando la competenza del diritto nazionale in materia di retribuzione.
AI e lavoro: quali sono e come si applicano le regole in vigore dal 23 ottobre 2026
Dal 23 ottobre 2026 entrano in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 179/2026 sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro: dal divieto di adottare decisioni esclusivamente automatizzate, agli obblighi di trasparenza e fino alla valutazione dei...


