La Corte di Giustizia UE, nella causa C-603/24 Stellantis Portugal, ribadisce che la rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing va valutata esclusivamente alla luce dei principi generali in materia di IVA. In particolare, occorre verificare se l’aggiustamento remuneri un’effettiva prestazione di servizi, caratterizzata da un nesso diretto tra utilità fornita e corrispettivo previsto, alla luce del concreto assetto contrattuale e della realtà economica sottostante. Quando il servizio manca o il pagamento non rappresenta il corrispettivo effettivo di tale servizio, resta da valutare se l’aggiustamento possa configurare una rettifica del prezzo originario ai sensi degli artt. 73 e 90 della Direttiva IVA, sempreché sia previsto contrattualmente sin dall’origine sulla base di parametri oggettivi.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


