Le imprese ad ampio respiro internazionale, che operano nel mercato scambiando beni o servizi con consociate estere, devono comunicare il possesso della documentazione redatta ai fini transfer price entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, al ricorrere di determinate condizioni, come chiarito dalla prassi amministrativa, il contribuente può comunicare il possesso del set documentale TP entro il 28 febbraio. Qual è la normativa sostanziale di riferimento? E quali sono le modalità pratiche previste per la costruzione di un idoneo set documentale ai fini transfer price?
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...

