La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ai soggetti che non hanno ancora inviato la comunicazione del titolare effettivo o l’hanno inviata dopo l’11 aprile va da 103 a 1.032 euro; viene ulteriormente ridotta a 1/3 terzo se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza: quindi, in caso di comunicazione inviata entro l’11 maggio, verrà irrogata una sanzione da un minimo di 34,33 a un massimo di 344 euro. Una seconda tipologia di riduzione si applicherà invece in ragione della tempistica di pagamento che, se avverrà entro 60 giorni dalla notifica, porterà l’importo dovuto a 68,66 euro ove la comunicazione sia avvenuta nei primi 30 giorni dalla scadenza e a 206 euro ove sia stato superato il termine per la comunicazione nei primi 30 giorni dalla scadenza.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...