Con la sentenza C-336/22 del 14 marzo 2024, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato che la direttiva n. 2008/118 deve essere interpretata nel senso che la nozione di “altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa” comprende un’imposta addizionale applicabile al tabacco riscaldato, il cui importo è pari all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...