Con la sentenza resa nella causa nella causa T190/2025 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che per qualificare un prodotto come «tabacco da fumo» non occorre basarsi sulle voci doganali della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, e sulle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


