Spese di trasferta: doppia penalizzazione se manca la tracciabilità

da | 20 Mag 2025 | Ipsoa - Fisco

Il documento n. 1 del 2025 di AIDC LAB, che esamina le novità connesse con l’onere di pagamento con mezzi tracciabili per lavoratori subordinati e autonomi in trasferta, solleva un problema: quello della doppia penalizzazione che si ha nel momento in cui il pagamento non sia tracciato, una prima volta in capo al dipendente (per il quale il rimborso è imponibile), una seconda volta in capo al datore di lavoro (per il quale il rimborso non è deducibile. La questione potrebbe essere risolta in via interpretativa, sulla base della considerazione che una volta che il rimborso diviene imponibile per il dipendente per pagamento non conforme, la sua deducibilità per il datore di lavoro discende dalla natura prevalente di spesa per lavoro dipendente che il rimborso assume, con inapplicabilità della limitazione dettata per i rimborsi spese. Deve pertanto ritenersi che la doppia penalizzazione si abbia solo se, in caso di verifica, sia constatata l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente e la contemporanea deduzione in capo al datore di lavoro.

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