Nel nuovo diritto della crisi d’impresa, la fiscalità dei piani di ristrutturazione gioca un ruolo decisivo: può rendere sostenibile un’operazione di risanamento oppure comprometterne la fattibilità economica. Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, rinunce dei soci ai crediti, conversioni del debito in equity o strumenti partecipativi: ogni scelta negoziale ha un riflesso diretto sul reddito imponibile del debitore e sulle perdite deducibili in capo ai creditori. La progettazione fiscale del piano di ristrutturazione non è, dunque, un accessorio della struttura negoziale, ma una componente strutturale dell’operazione. Al centro del sistema restano i due pilastri del TUIR: l’art. 88 sulle sopravvenienze attive e l’art. 101 sulle perdite su crediti.
Decreto Omnibus: dall’immortalità del componente pluriennale alla prima deduzione
Il correttivo Omnibus interviene sull’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e introduce una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. La nuova regola individua nella prima deduzione della quota il momento dal quale deve essere...


