Somme da conciliazione a seguito del licenziamento: il trattamento fiscale

da | 12 Gen 2026 | Ipsoa - Fisco

Con la risposta a interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il paragrafo 2.4 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE chiarisce che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell’interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l’attività è stata esercitata. Anche in applicazione delle disposizioni convenzionali, la somma attribuita come indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo di lavoro svolto in Italia, è da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese mediante ritenuta operata dal sostituto d’imposta.

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