Con la risposta a interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il paragrafo 2.4 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE chiarisce che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell’interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l’attività è stata esercitata. Anche in applicazione delle disposizioni convenzionali, la somma attribuita come indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo di lavoro svolto in Italia, è da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese mediante ritenuta operata dal sostituto d’imposta.
Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati anche in caso di smart working
Con la risposta a interpello n. 2 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smart working consente di accedere al regime agevolativo per i lavoratori impatriati anche se il datore di lavoro è una...


