La soggettività passiva deve essere attribuita alla capogruppo, anziché al Gruppo IVA, qualora tale società o ente sia in grado di imporre la propria volontà agli altri soggetti facenti parte del gruppo, garantendo la corretta riscossione dell’IVA. Riguardo al vincolo finanziario, il requisito della maggioranza dei diritti di voto, oltre a quello della partecipazione maggioritaria, non costituisce a priori una misura necessaria e adeguata al conseguimento degli obiettivi sottesi all’istituzione del Gruppo IVA, volti a prevenire prassi o condotte abusive o a contrastare i fenomeni di frode o evasione fiscale. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-141/20 del 1° dicembre 2022.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


