Il possesso della fattura costituisce una condizione sospensiva del diritto di detrazione che, una volta avveratasi, consente al soggetto passivo di esercitare il diritto con effetto sostanzialmente retroattivo. È quanto si ricava dalla sentenza del Tribunale UE nella causa T-689/24 che, pur ponendosi in continuità con le precedenti decisioni della Corte di Giustizia (cause C-152/02 e C 518/14), laddove riafferma la necessità del rispetto del requisito procedimentale (possesso della fattura) ai fini del valido esercizio del diritto di detrazione, ha una portata decisamente più innovativa per quanto attiene alle modalità di esercizio di tale diritto.
E-commerce: come aderire al regime Special Arrangement
Con un avviso del 9 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale IVA all’importazione, special arrangement, sono tenuti all’inoltro di una preventiva comunicazione a mezzo PEC alla Direzione...


