Il possesso della fattura costituisce una condizione sospensiva del diritto di detrazione che, una volta avveratasi, consente al soggetto passivo di esercitare il diritto con effetto sostanzialmente retroattivo. È quanto si ricava dalla sentenza del Tribunale UE nella causa T-689/24 che, pur ponendosi in continuità con le precedenti decisioni della Corte di Giustizia (cause C-152/02 e C 518/14), laddove riafferma la necessità del rispetto del requisito procedimentale (possesso della fattura) ai fini del valido esercizio del diritto di detrazione, ha una portata decisamente più innovativa per quanto attiene alle modalità di esercizio di tale diritto.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


