La legge di Bilancio 2026 ha previsto che dal 1° gennaio 2026, in caso di permuta di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi, la base imponibile IVA è costituita non più dal valore normale dei beni/servizi scambiati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, poiché tali costi rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione. Per effetto del decreto fiscale 2026 (D.L. n. 38/2026), il nuovo regime trova applicazione alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, i contratti che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2026) erano in corso di validità restano assoggettati alle regole previgenti.
Finanziamento per distribuzione di dividendi: quali implicazioni fiscali?
Sempre più di frequente alcune società ricorrono al debito per finanziare la distribuzione di riserve di utili e/o capitali nel tentativo di preservare il bilanciamento tra capitale e indebitamento. Si tratta di operazioni per cui risulterà sempre necessaria una...


