Con la risposta a interpello n. 222 del 21 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che – tenuto conto dell’estensione della disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio alle SICAV – deve concludersi per l’equiparazione delle quote di partecipazione alla SICAV a quelle dei fondi comuni di investimento; conseguentemente, ai titoli in serie o di massa, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 94, comma 4, e 92, comma 5, del TUIR.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


