La Corte di Giustizia UE ha stabilito che i servizi postali forniti da operatori universali non possono beneficiare dell’esenzione IVA se forniti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale o previste da norme, se tali condizioni rispondono a esigenze particolari e non sono offerte a tutti gli utenti. La Corte ha chiarito che i servizi postali forniti tramite contratti individuali che prevedono condizioni o prestazioni personalizzate (come. raccolta a domicilio, orari flessibili, prezzi inferiori) non possono essere considerati universali.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


