Con la risposta a interpello n. 289 del 7 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità di servitù corrisposta al contribuente a titolo di saldo, a seguito della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria per la linea elettrica sull’immobile ubicato nell’area interessata dai lavori, sarà assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lett. h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, così come modificata dall’articolo 1, comma 92, della legge di bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Confisca allargata anche per i reati di “piccolo spaccio”
Con la sentenza n. 166 del 2025, la Corte Costituzionale ha sancito che in caso di condanna per reati di lieve entità in materia di stupefacenti, non è costituzionalmente illegittima la previsione della confisca di tutti i beni sproporzionati rispetto al reddito di...


