A conclusione delle cause riunite C-258/23, C-259/23 e C-260/23, pubblicate il 23 ottobre 2025, viene chiarito che, nelle indagini in materia di concorrenza, le autorità nazionali possono sequestrare messaggi di posta elettronica aziendali senza una preventiva autorizzazione giudiziaria, purché siano garantite adeguate tutele procedurali e un successivo controllo giurisdizionale. La posizione non estende la giurisprudenza sui sequestri di dispositivi personali, poiché i dati aziendali non incidono nello stesso modo sulla vita privata delle persone fisiche.
Accordo Stato-Regioni formazione e sicurezza sul lavoro: i chiarimenti per l’applicazione in azienda
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha rilasciato delle importanti e utili FAQ interpretative in ordine all’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2026 su diversi temi di formazione dall’accreditamento regionale, alla decorrenza ed...


