Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario” effettuato in occasione dell’invio dei modello di opzione per lo sconto in fattura, è finalizzato esclusivamente alla riduzione della responsabilità del cessionario per eventuali violazioni commesse: pertanto, non deve essere in alcun modo comunicato all’Agenzia delle Entrate, ma deve essere tenuto dall’intermediario finanziario cessionario del credito, al fine di poterlo esibire nell’ipotesi in cui siano posti in essere dei controlli. Nel rilasciare il visto di conformità “ora per allora”, professionisti e CAF dovranno limitarsi a verificare l’esistenza e la correttezza dei dati e documenti in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.
Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: soggetto ad IVA al 22%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi...

