Con la risposta a interpello n. 42 del 18 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ambito di ”singole operazioni” la ricerca della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale deve avvenire guardando alla ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata. In materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento è stato precisato che la normativa non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ”regime a realizzo controllato”).
Revisione della Nomenclatura Combinata e della Tariffa Doganale Comune: in vigore dal 2027
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2163 della Commissione del 17 settembre 2026 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è stato pubblicato nella...

