RUNTS: chiarimenti su iscrivibilità di una fondazione di diritto tedesco sulla devoluzione patrimoniale

da | 1 Ott 2025 | Ipsoa - Impresa

Con nota prot. n. 34/12962 del 23 settembre 2025, il Ministero del Lavoro, sentito anche il Consiglio Nazionale del Notariato, a legislazione vigente, ha evidenziato che, la fondazione di diritto tedesco, qualora intenda conseguire la qualifica di ETS, dovrà conformarsi integralmente, avuto riguardo all’istanza in oggetto ed alle premesse descritte ab initio, alle disposizioni del CTS, inclusa la clausola di devoluzione del patrimonio, che si presenta allo stato incompatibile con il CTS precludendone l’iscrizione al RUNTS. Per quanto concerne invece l’aspetto della devoluzione del patrimonio (conseguente alla perdita della qualifica di ONLUS) composto dai terreni acquistati in Italia e intestati alla Onlus costituita in Italia, troverà applicazione il citato articolo 10 del D.lgs. n.460/1997, che, come già detto, amplia la platea dei possibili destinatari ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, più genericamente, “a fini di pubblica utilità”.

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