In caso di opzione per il pagamento rateale, il mancato versamento della prima rata alla scadenza del 31 luglio 2026 non determina l’inefficacia della rottamazione quinquies, a differenza di quanto avviene nel caso in cui si scelta di pagare in un’unica soluzione. È questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2026. L’Agenzia ha inoltre chiarito che è ammessa la revoca della domanda di adesione, purché pervenga entro il termine ultimo del 30 aprile 2026. L’Agenzia ha reso anche interessanti precisazioni in ordine al concordato preventivo biennale.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


