La legge di Bilancio 2026 ha introdotto, seppur con effetto dal 1° gennaio 2028, l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto dello 0,5% (1% dal 2029) sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Si tratta di una svolta epocale perché, per la prima volta, si introduce l’obbligo generalizzato di assoggettare a ritenuta tutte le operazioni tra imprese. Il nuovo obbligo solleva dubbi e, soprattutto, timori: in particolare, che si traduca solo in un aggravio di adempimenti difficilmente sostenibile per le imprese.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

