Con la risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale, con la conseguenza che l’immobile posseduto in Italia non può considerarsi adibito ad abitazione principale e il contribuente non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall’articolo 16bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento bensì, nel rispetto delle ulteriori condizioni prevista dalla normativa di riferimento, nella misura del 36 per cento.
Non imponibilità IVA estesa a tutta la catena di trasporto
Ad avviso di Assonime, l’intervento del D.Lgs. n. 186/2025, che ha modificato l’ambito applicativo del regime di non imponibilità IVA dei servizi di trasporto di beni in esportazione, in transito o in importazione, avrebbe l’effetto di estendere il regime di non...


