Con la risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la residenza all’estero esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale, con la conseguenza che l’immobile posseduto in Italia non può considerarsi adibito ad abitazione principale e il contribuente non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall’articolo 16bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento bensì, nel rispetto delle ulteriori condizioni prevista dalla normativa di riferimento, nella misura del 36 per cento.
Infermieri: per le prestazioni svolte in sede elettorale non si applica l’imposta sostitutiva del 5%
Con la risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche le ''prestazioni svolte in sede elettorale'', non possono essere ricondotte all'alveo delle prestazioni di lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle...


