Con la risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. L’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.
Finanziamento per distribuzione di dividendi: quali implicazioni fiscali?
Sempre più di frequente alcune società ricorrono al debito per finanziare la distribuzione di riserve di utili e/o capitali nel tentativo di preservare il bilanciamento tra capitale e indebitamento. Si tratta di operazioni per cui risulterà sempre necessaria una...


