Con la risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. L’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.
Taglio accise e Transizione 5.0: le novità in G.U.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il DL recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese. Il provvedimento interviene sulle misure in materia di...


