Con la sentenza resa nella causa C-527/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che non è possibile provare un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell’IVA tanto del diritto al rimborso dell’IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia dell’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell’IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica.
Un pieno di novità con il decreto Omnibus
Auto aziendali e fringe benefit, crediti d’imposta acquistati dai professionisti, costi pluriennali, detrazione IVA. E ancora concordato preventivo biennale e nuovo ravvedimento speciale 2020-2023 (ma solo per chi rinnova il CPB per il biennio 2026/2027): sono molte e...


