Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑671/23, la Corte di Giustizia dell’UE, nell’ambito prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ha chiarito che ciascuna delle «violazioni sistematiche» degli obblighi enunciati al paragrafo 1 di tale articolo 59 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, accertate dall’autorità competente di uno Stato membro, nel corso di un’unica ispezione, deve essere qualificata come «violazione sistematica distinta» che dà luogo a un’ammenda distinta, il cui importo è fissato sulla base dell’importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere inflitta in forza di tale normativa o prassi nazionale, purché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare i principi di effettività e di proporzionalità.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


